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LEGGE 28 marzo 1991, n. 117

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale.

note: Entrata in vigore della legge: 24/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-4-1991
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi,  da  ripartire  in
sei anni finanziari  consecutivi  a  decorrere  dall'anno  1990,  per
l'acquisto, la ristrutturazione  e  la  costruzione  di  immobili  da
adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e
ad alloggi per il personale.