stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 450

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-3-1991 al: 7-11-2001
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, a norma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
a) acquisto e riparazione di mobili, materiale ed arredi; acquisto e rilegatura di libri, stampe, Gazzette Ufficiali e collezioni, acquisti di generi di cancelleria, di materiali per disegni e di valori bollati;
b) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;
c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti;
d) manutenzione di attrezzature antincendio;
e) riparazioni, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autorimesse e per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti;
f) provviste di combustibile, di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
g) pulizia, derattizzazione; disinfestazione, disinfezione, illuminazione e riscaldamento di locali; forniture di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine;
h) spese per trasporti, spedizioni, noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
i) lavori di traduzione, stampa e litografia di bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto manutenzione di attrezzature e materiale per tipografia e litografia, riproduzione grafica e legatoria, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo e da riproduzione;
l) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
m) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;
n) spese per il funzionamento delle sale mediche; acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari;
o) spese per i funerali e trasporto di salme del personale deceduto per causa di servizio;
p) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, per l'assistenza morale e spirituale del personale, per la banda musicale del Corpo forestale dello Stato;
q) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi di integrazione e di conforto;
r) spese per il funzionamento dei servizi ausiliari delle scuole di istruzione del personale del Corpo forestale dello Stato, degli istituti di ricerca, di istruzione e di segnalazione, per studi, ricerche ed esperienze connesse alla organizzazione dei servizi di istituto;
s) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
t) spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
u) spese per acquisto di semi, piante, concimi e di quant'altro necessario per la gestione dei vivai forestali.
2. Possono altresì eseguirsi in economia, in casi di urgenza espressamente motivata nell'atto autorizzativo e determinate da esigenze di ordine pubblico, di soccorso, di pubbliche calamità o di altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale, acquisti relativi a:
a) materiali per cinematografia e fotografia;
b) attrezzature antincendio;
c) materiali ed attrezzature da soccorso;
d) installazione provvisoria di impianti di distribuzione di carburanti;
e) macchine da scrivere e da calcolo;
f) oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio e materiali e generi assistenziali, compresi quelli per il loro approntamento, manutenzione, confezione e riparazione;
g) impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora.
3. Il limite di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio, di cui al comma 1 è fissato nella misura di L. 150.000.000.
4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e nei limiti dei fondi messi a disposizione. Gli uffici periferici devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione centrale per le spese di cui alle lettere a), c), e), i), m), o), p), t) del comma 1 quando la spesa supera l'importo di 2 milioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve prounziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il R.D. n. 350/1895 reca: "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici".
- Il R.D. n. 584/1926 reca: "Approvazione del regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del R.D n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Si trascrive il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 di detto decreto:
"Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei perdetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione non superi i 60 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), e o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.
Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
"Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di evocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, gli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi".
"Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
- Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali qundo la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di evocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7".
"Art. 13 (Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici). - I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.
Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore".
I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.