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LEGGE 25 luglio 1990, n. 208

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2002)
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Testo in vigore dal: 18-8-1990
al: 9-12-2002
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede  in
Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio  1984,
n. 325, viene elevato, dal 1 gennaio 1990, a lire 10.000 milioni. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             -  La  legge  10 luglio 1984, n. 325, reca: "Aumento del
          contributo  annuo  dello  Stato  a   favore   dell'Istituto
          nazionale  per studi ed esperienze di architettura navale e
          concessione di un contributo straordinario".