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LEGGE 25 maggio 1990, n. 131

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

note: Entrata in vigore della legge: 22/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 22-6-1990
al: 8-10-2010
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  servizio  dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la
segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste
continentali  e  insulari e nei porti di interesse nazionale previsti
dalle vigenti disposizioni.
  2. La direzione del servizio e' affidata al Ministero della difesa,
che  la  esplica  tramite  l'ispettorato  dei fari e del segnalamento
marittimo della Marina militare.
  3.   Il  servizio  presiede  al  funzionamento  degli  ausili  alla
navigazione   costituiti   da  fari,  fanali,  nautofoni,  mede,  boe
luminose,  radiofari  e  racons,  con  esclusione degli altri tipi di
radioassistenze,  dei  sistemi  di  comunicazione  marittima  e degli
impianti  di  controllo  del  traffico  che  la  legislazione vigente
assegna ad altri dicasteri od enti.