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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1990, n. 116

Regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonchè delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  1-6-1990 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le somministrazioni ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, dei dipendenti ispettorati di frontiera e delle rappresentanze all'estero;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono i seguenti:
a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non esista disponibilità di locali demaniali, ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente;
b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spedizione; abbonamenti a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;
c) lavori di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione e di fattura da parte di ditte e società commerciali, semprechè l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
d) studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale; studi, rilevazioni e raccolte eseguiti dagli uffici del Ministero ed occorrenti al personale in servizio in Italia ed all'estero ed alle associazioni italiane, come materiale di informazione o strumento di lavoro;
e) stampa di volumi a seguito degli studi e rilevazioni di cui al punto d); stampa di pubblicazioni tecniche ed amministrative, di pubblicazioni curate dall'Istituto diplomatico e di indici d'archivio, disegni, riproduzioni e materiale occorrente;
f) spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e promozione commerciale (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzature, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe);
g) spese per l'organizzazione degli incontri internazionali bilaterali e multilaterali e per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici privati stranieri, relative spese di rappresentanza ed ospitalità (spese di viaggio ed alberghiere, addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese accessorie o similari; stampa di inviti, fotografie, noleggio automezzi e spese analoghe, doni e omaggi floreali secondo gli usi internazionali); spese di rappresentanza (rinfreschi, colazioni di lavoro, stampa di inviti ed altre spese accessorie o similari) dell'Istituto diplomatico in occasione di seminari, conferenze e riunioni di commissioni d'esame;
h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e dei Paesi ospitanti;
i) organizzazione di mostre e conferenze, convegni, riunioni, tournées di gruppi musicali e teatrali, manifestazioni cinematografiche, scambi giovanili, corsi curati dall'Istituto diplomatico e dal centro per l'informatica; fitto dei locali occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo, copertura assicurativa di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio di biglietti di viaggio ai partecipanti alle iniziative predette, relative spese di soggiorno e ospitalità ivi compresi i servizi alberghieri (alloggio, pasti e altre spese accessorie o similari), eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente per l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali;
l) trasporto e facchinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche, acquisto di etichette, piombini, ceralacca, sacchi, riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione di particolari imballaggi; trasporto e facchinaggio di atti e documenti per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del Ministero; spese all'estero di trasloco, trasporto e facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature destinati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, nonché alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
m) spese postali, telefoniche e telegrafiche in italia ed all'estero; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, pulizia dei locali, noleggio automezzi, traduzioni ed altre spese connesse al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari; spese per consulenze legali, sanitarie e tecniche all'estero, assicurazioni dei beni mobili e immobili; spese di fitto dei locali, ivi comprese le autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con i relativi oneri accessori; spese all'estero per i servizi di sorveglianza nonché per lavori ed attrezzature riguardanti la sicurezza a seguito di formale autorizzazione ministeriale; analoghe spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei locali e gli oneri accessori nonché la traduzione di libri italiani; spese per attività prescolastiche, doposcolastiche e per attività didattiche formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento;
n) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio di dipendenti all'estero per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;
o) riparazione, manutenzione, assicurazione e spedizione di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
p) manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni dei locali, degli infissi, delle attrezzature fisse e degli impianti; manutenzione di giardini; acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, manutenzione, installazione e riparazione di impianti di climatizzazione;
q) spese in Italia ed all'estero per acquisto, installazione, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche e apparecchi crittografici, stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radio-televisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza, apparecchiature elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati hardware e software, apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati;
manutenzione e riparazione dei suddetti apparati, ivi comprese le macchine del centro per l'informatica ed il relativo software, del centro cifra, del servizio stampa e informazione, della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;
r) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni; acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose, spese per acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività sportive, tecniche ed artistiche;
s) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici all'estero ed in Italia per il personale destinato o in servizio all'estero ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei docenti stranieri di lingua italiana;
t) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero o in transito in Italia, ferme restando le disposizioni normative riguardanti la materia, ivi comprese le istruzioni emanate con apposite circolari, nonché spese per fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali siano coinvolti le collettività e gli interessi italiani all'estero;
u) spese derivanti dalle operazioni elettorali a carico degli uffici all'estero;
v) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di L. 5.000.000.
2. Per le spese dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera è fatta salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato.
3. Il limite di spesa per ogni lavoro, somministrazione o servizio di cui al presente articolo è fissato nella misura massima di L. 190.000.000 per spese dell'Amministrazione centrale e di L. 50.000.000 per le spese degli ispettorati di frontiera, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. L'importo di lire 190.000.000 è ridotto a L. 80.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere a), d), e) e s), ed a L. 50.000.000 per le spese di cui al comma 1, lettere b), c), h), i), m), n), o), r), t) e u).
4. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite all'Amministrazione centrale, dai funzionari preposti agli uffici nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.
5. L'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta, per le spese riferite agli ispettorati di frontiera, direttamente dai funzionari preposti agli ispettorati stessi.
6. Per le spese riferite alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari l'esecuzione dei singoli lavori, somministrazioni e servizi di cui al presente articolo viene disposta dai funzionari preposti alle rappresentanze ed agli uffici stessi fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- Il secondo comma dell'art. 84 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che: "Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finchè le stesse permangano, Il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto".
- Il testo dell'art. 177 del citato D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:
"Art. 177 (Residenze di servizio). - I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.
I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione".
- Il R.D. n. 746/1926 approva il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.
- Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1a categoria.
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8 e 9 è rispettivamente il seguente:
"Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) caodiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione del lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quando previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.
Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti da precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
"Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa e che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ed essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi".
"Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). - Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti letture;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7".
I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 223.
- Gli articoli 27 e 31 del citato D.P.R. n. 748/1972 così dispongono:
"Art. 27 (Carriera diplomatica). - La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso".
"Art. 31 (Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali). - Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma, restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 sono applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto.
L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio".
- Il testo dell'art. 75 del già citato D.P.R. n. 18/1967 è il seguente:
"Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo- contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilità attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre Amministrazioni o di terzi;
b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre Amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attività svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76.
I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio più funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato".