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DECRETO-LEGGE 24 marzo 1990, n. 59

Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 28/3/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1990)
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Testo in vigore dal: 28-3-1990
al: 26-5-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  predeterminare
la quota  di  spettanza  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(C.O.N.I.) sui concorsi pronostici speciali del totocalcio,  connessi
con le partite del prossimo campionato mondiale di calcio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  e  del  turismo  e  dello
spettacolo; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In deroga a quanto stabilito  dall'articolo  3  della  legge  29
dicembre 1988, n. 555, la quota di spettanza  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano  (C.O.N.I.)  sui  concorsi  pronostici  totocalcio
organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale  di
calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, viene
determinata nella misura del 62 per cento dell'ammontare delle  poste
di gioco. Rimane  ferma  l'aliquota  da  destinare  al  fondo  premi,
stabilita nella misura del 38 per cento dall'articolo 2  della  legge
29 settembre 1965, n. 1117. 
L'ammontare della quota di  spettanza  del  C.O.N.I.  e'  interamente
destinato, per il tramite della  Federazione  italiana  gioco  calcio
(F.I.G.C.), alle societa' di calcio quale  indennizzo  per  i  minori
incassi conseguenti alla esecuzione dei  lavori  di  ristrutturazione
degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio. 
  2. Con decreto del Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo,  da
emanarsi entro il 30 aprile 1990, saranno  stabiliti,  previo  parere
del C.O.N.I., le modalita' ed i  criteri  per  la  concessione  degli
indennizzi di cui al comma 1.