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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 329

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
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Testo in vigore dal: 28-9-1989
al: 26-11-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di fissare nuove
quote  di  partecipazione  a  carico  degli assistiti per le spese di
assistenza  specialistica  e  farmaceutica,  nonche' di provvedere al
ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e
1988;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Misure in materia di assistenza specialistica
                           e farmaceutica
  1.  Sulle  prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio,
sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche,
erogate  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  regime
ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, e'
dovuta  una  partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle
seguenti misure:
    a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;
    b)   per   le   prestazioni   di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio,  con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni
diverse  da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe
di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con
un  limite  minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca
specialistica   e  di  L.  60.000  per  piu'  branche  specialistiche
contemporanee.
  2.  Le  branche  specialistiche  e  le  relative  prestazioni,  con
determinazione  delle  tariffe  e della partecipazione alla spesa, in
conformita'  ai  criteri  fissati al comma 1, lettera b), sono quelle
determinate  nel decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1989.
  3.  Le  richieste  di prestazioni relative a branche specialistiche
diverse  devono  essere  formulate  su  prescrizioni  distinte.  Ogni
prescrizione  puo' contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni
della medesima branca.
  4.  Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 e'
effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni,
secondo  le  modalita' di versamento dalla medesima stabilite. Per le
strutture   a   gestione  diretta  i  competenti  organi  dell'unita'
sanitaria  locale dispongono l'assegnazione del personale necessario,
anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilita' del personale.
  5.  La  quota  di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica di cui
all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, e'
determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta
e'  elevata  a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni
ricetta  farmaceutica  e' determinato in L. 30.000. Il termine del 30
giugno  1990  di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1› febbraio
1989, n. 37, e' anticipato al 31 dicembre 1989.
  6.  Entro  il  30 ottobre 1989 il Ministro della sanita', su parere
della  Commissione  unica  del  farmaco,  adotta  un provvedimento di
revisione  anticipata del prontuario terapeutico anche in accordo con
la  direttiva  della  CEE  n.  75/319,  ferma  restando  la  scadenza
stabilita  dall'articolo 1, comma 3, della legge 1› febbraio 1989, n.
37, per la revisione definitiva del prontuario del Servizio sanitario
nazionale.
  7. Il provvedimento di revisione di cui al comma 6 individua gruppi
omogenei  di  specialita' medicinali che, in quanto caratterizzate da
indicazioni  minori,  restano  inserite  nel  prontuario  terapeutico
nazionale sottoposte alla quota di partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita al
pubblico,  con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando
la   quota   fissa  per  ricetta  di  lire  3.000.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  individuate  le  altre  specialita'  che saranno
escluse  dal  prontuario  terapeutico  nazionale  a  decorrere dal 30
giugno  1990,  previa  sottoposizione,  nel  frattempo,  alla  stessa
partecipazione alla spesa.
  8.  La  quota  di  partecipazione alla spesa per le cure termali e'
determinata   nella   misura   del   30   per   cento  delle  tariffe
convenzionate,  con  arrotondamento  alle  500 lire superiori, con il
limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di
cui  al  comma  2  sono  indicate  le  tariffe e le relative quote di
partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano
le  cure  termali  al  di  fuori  del  periodo  di ferie o di congedo
ordinario  la  prestazione  deve  iniziare  entro trenta giorni dalla
richiesta  del  medico  curante.  Le  prestazioni  termali  di natura
preventiva   erogate   dall'INPS   non  danno  titolo  all'indennita'
economica di malattia.
  9.  Il  comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e' sostituito dal seguente:
  "14.  Le  spese sostenute da aziende produttrici ed importatrici di
farmaci,  di cui alle lettere a ) e b) del comma 4, per promuovere ed
organizzare  congressi,  convegni  e  viaggi  ad essi collegati, sono
deducibili,  ai fini della determinazione del reddito di impresa, nei
limiti di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, quando hanno finalita' di rilevante interesse
scientifico  con  esclusione di scopi pubblicitari, in conformita' ai
criteri stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto.".