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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1989, n. 317

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/9/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
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Testo in vigore dal: 15-9-1989
al: 13-11-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione
alla  pendenza  di  importanti  processi  per  fatti  di  eccezionale
gravita',  di  adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di
impugnazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 settembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  272 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) il n. 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente:
   "2)  se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi
tre  mesi  di  custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del
primo  comma,  sei  mesi  per  i  reati di cui al numero 3) del primo
comma,  un  anno  per  i  reati  di  cui al numero 4) del primo comma
diversi  da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei
mesi  per  i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia
intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
    b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "La  durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare:
   cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
   un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
   due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
   quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera
b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);
   sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
    c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  durata  della  custodia cautelare non puo' comunque superare i
due  terzi  del  massimo  della pena temporanea prevista per il reato
contestato  o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo
e' equiparata alla pena massima temporanea.";
    d)  nel  nono  comma  le  parole: "dei commi sesto e ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".