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DECRETO-LEGGE 15 maggio 1989, n. 173

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1 febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 (in G.U. 14/07/1989, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1989)
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Testo in vigore dal:  16-5-1989 al: 14-7-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate sono trattate in tali sezioni dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie presso la sezione distaccata.
2. Il pretore, qualora rileva la violazione dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al pretore titolare, il quale provvede alla nuova designazione conformemente al disposto del presente decreto.