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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30

Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

note: Entrata in vigore della legge: 1-5-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1990)
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Testo in vigore dal:  15-7-1989
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Art. 2

1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.