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DECRETO-LEGGE 15 maggio 1989, n. 173

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1 febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 (in G.U. 14/07/1989, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1989)
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Testo in vigore dal: 15-7-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  provvedere
all'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2
e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 maggio 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                   E M A N A il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli
2 e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989,  n.  30,  devono  essere
interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso  le  quali
e' costituito l'ufficio di cancelleria  ((sono  trattati  gli  affari
civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile
e delle  altre  leggi  vigenti  e  del  codice  di  procedura  penale
rientrano  nel  territorio  delle  sezioni.  Allo  stesso  modo,   le
controversie  individuali  di  lavoro  sono  trattate  nelle  sezioni
distaccate dal magistrato addetto)) alla sezione  delle  controversie
di lavoro, costituita nella sede della pretura  circondariale;  detto
magistrato puo' essere designato alla trattazione  in  via  esclusiva
delle controversie individuali di lavoro, ((...)) presso  la  sezione
distaccata. ((Qualora  l'organico  della  sezione  lavoro  presso  la
pretura circondariale non sia interamente coperto,  e  in  ogni  caso
quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze  di  servizio,
con decreto  del  presidente  della  corte  di  appello,  sentito  il
consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione  degli
affari civili presso la sezione  distaccata  puo'  essere  incaricato
anche della trattazione  delle  controversie  di  lavoro.  Copia  del
decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura)). 
  ((2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonche' di quelli
indicati nella tabella di composizione  degli  uffici,  e'  rilevata,
anche d'ufficio, non oltre la  prima  udienza  ovvero,  nel  processo
penale, subito dopo compiute per la  prima  volta  le  formalita'  di
apertura del dibattimento  insieme  alle  questioni  preliminari.  Il
pretore decide immediatamente con ordinanza)). 
  ((2-bis.  Restano  validi  gli  atti  compiuti  e  i  provvedimenti
adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e  il  16  maggio
1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1)).