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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1989, n. 152

Nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/04/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
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Testo in vigore dal: 29-4-1989
al: 27-6-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  1989,  n.  111,  recante  misure
urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  fissare  nuove
quote di partecipazione a carico degli  assistiti  per  le  spese  di
assistenza specialistica,  ospedaliera  e  farmaceutica,  modificando
quelle stabilite con il decreto sopracitato, nonche' di  dettare  una
nuova disciplina del regime delle esenzioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
delle finanze, del tesoro e per gli affari regionali  ed  i  problemi
istituzionali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e  di  laboratorio,
sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche,
erogate  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  regime
ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, e'
dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli  assistiti  nelle
seguenti misure: 
    a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita; 
    b)  per  le  prestazioni  di   diagnostica   strumentale   e   di
laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre  prestazioni
diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle  tariffe
di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con
un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per  ogni  branca
specialistica  e  di  L.  60.000  per  piu'  branche   specialistiche
contemporanee. 
  2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare entro il  29
aprile 1989, sono indicate le branche specialistiche  e  le  relative
prestazioni, con determinazione delle tariffe e della  partecipazione
alla spesa, in conformita' ai criteri fissati al comma 1, lettera b). 
  3. Le richieste di prestazioni relative  a  branche  specialistiche
diverse  devono  essere  formulate  su  prescrizioni  distinte.  Ogni
prescrizione puo' contenere fino ad un massimo di dodici  prestazioni
della medesima branca. 
  4. Sulle prestazioni erogate dal Servizio sanitario  nazionale  sia
in regime di ricovero ospedaliero,  anche  a  ciclo  diurno,  escluse
comunque quelle effettuate nei servizi di pronto soccorso, sia presso
strutture a gestione diretta o convenzionate,  con  esclusione  delle
istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 26  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e' dovuta una  quota  di  partecipazione  alla
spesa nella misura di  L.  10.000  per  ogni  giornata  di  effettiva
degenza, esclusa quella di dimissione, con il limite massimo di dieci
giorni per ciclo di ricovero e con un limite massimo  di  L.  200.000
nell'anno solare in caso di pluralita' di ricoveri. 
  5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui ai commi 1 e 4
e'  effettuato  direttamente  presso  la  struttura  che   eroga   le
prestazioni,  secondo  le  modalita'  di  versamento  dalla  medesima
stabilite. Per le  prestazioni  ospedaliere  presso  le  strutture  a
gestione diretta il pagamento puo' essere effettuato, secondo  quanto
stabilito con provvedimento della regione o della provincia autonoma,
al momento della dimissione dal ricovero o  successivamente.  Per  le
strutture  a  gestione  diretta  i  competenti   organi   dell'unita'
sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale  necessario,
anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilita' del personale. 
  6. La quota  di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n.  514,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, e'
determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta
e' elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione  per  ogni
ricetta farmaceutica e' determinato in L. 20.000. Il termine  del  30
giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge  1›  febbraio
1989, n. 37, e' anticipato al 31 dicembre 1989. 
  7. La quota di partecipazione alla spesa per  le  cure  termali  e'
determinata  nella  misura   del   30   per   cento   delle   tariffe
convenzionate, con arrotondamento alle 500  lire  superiori,  con  il
limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di
cui al comma 2 sono indicate  le  tariffe  e  le  relative  quote  di
partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano
le cure termali al di  fuori  del  periodo  di  ferie  o  di  congedo
ordinario la prestazione deve  iniziare  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta del  medico  curante.  Le  prestazioni  termali  di  natura
preventiva  erogate  dall'INPS  non   danno   titolo   all'indennita'
economica di malattia. 
  8. Le disposizioni del presente articolo  decorrono  dal  3  maggio
1989. Da tale data e' abrogato  l'articolo  6  del  decreto-legge  25
marzo 1989, n. 111.