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REGIO DECRETO 8 gennaio 1888, n. 5166

Che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sul Credito agrario del 23 gennaio 1887, numero 4276 (Serie 3ª). (088U5166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1888
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 43 della legge 23 gennaio  1887  n.  4276  (serie  3ª)
sull'ordinamento del Credito Agrario; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, Industria e Commercio, di accordo col  Ministro  delle
Finanze interim del Tesoro. 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Articolo unico. E' approvato  l'annesso  Regolamento  Generale  per
l'esecuzione della legge sul Credito Agrario del 23 gennaio  1887  n.
4276 (serie 3ª), visto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo  dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1888. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         B. Grimaldi. 
                                                         A. Magliani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.