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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1988, n. 352

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-09-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 2-9-1988
al: 30-6-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  1983,
n. 820, che ha  approvato  le  tabelle  contenenti  la  misura  degli
onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984,  n.
103, che ha proceduto all'adeguamento degli  onorari  commisurati  al
tempo  spettanti  a  periti,   consulenti   tecnici,   interpreti   e
traduttori; 
  Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che  ogni  tre
anni puo' essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili  o
commisurati al tempo spettanti alle citate  categorie,  in  relazione
alla variazione, accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nel
triennio precedente; 
  Considerato che la misura degli onorari predetti  non  appare  piu'
adeguata; 
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere al suo adeguamento; 
  Valutata  la  variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840  in
data 6 aprile 1988; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro del tesoro; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio  1980,  n.  319,
sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e  di
L. 10.000 per ciascuna delle vacazioni successive. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             La  legge  n.  319/1980  reca:  "Compensi  spettanti  ai
          periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori  per
          le   operazioni   eseguite   a   richiesta   dell'autorita'
          giudiziaria". Si trascrive il relativo art. 10:
             "Art.  10  (Adeguamento periodico degli onorari). - Ogni
          tre anni, con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto
          con il Ministro  del  tesoro,  potra'  essere  adeguata  la
          misura  degli  onorari  di  cui  agli  articoli  2  e  4 in
          relazione   alla    variazione,    accertata    dall'ISTAT,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati verificatasi nel triennio precedente".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  4  della legge n. 319/1980 (per il
          titolo si veda la nota alle premesse) e' il seguente:
             "Art.  4  (Onorari  commisurati  al  tempo).  -  Per  le
          prestazioni non previste nelle tabelle e per le  quali  non
          sia  applicabile  l'articolo  precedente  gli  onorari sono
          commisurati al tempo impiegato  e  vengono  determinati  in
          base alle vacazioni.
             La  vacazione  e'  di  due  ore. L'onorario per la prima
          vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna  delle  successive
          e' di L. 5.000.
             L'onorario  per  la  vacazione  puo'  essere raddoppiato
          quando per il compimento delle  operazioni  e'  fissato  un
          termine   non   superiore  a  cinque  giorni;  puo'  essere
          aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine  non
          superiore a quindici giorni.
             L'onorario per la vacazione non si divide che per meta';
          trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.
             Il  giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni
          al giorno per ciascun incarico.
             Questa  limitazione  non  si  applica agli incarichi che
          vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria,
          per  i  quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale
          di udienza il numero delle vacazioni.
             Ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 455 del regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, il  magistrato  e'  tenuto,
          sotto  la  sua  personale  responsabilita',  a calcolare il
          numero  delle   vacazioni   da   liquidare   con   rigoroso
          riferimento   al   numero   delle   ore   che  siano  state
          strettamente necessarie per  l'espletamento  dell'incarico,
          indipendentemente  dal  termine  assegnato  per il deposito
          della relazione o traduzione".