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LEGGE 25 luglio 1988, n. 320

Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 07/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1988
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La restituzione ai ruoli di provenienza  o  di  appartenenza  di
tutto il personale di ruolo comunque in servizio alla data di entrata
in vigore della  presente  legge  presso  gli  istituti  italiani  di
cultura e' sospesa fino all'approvazione della  riforma  organica  di
detti istituti e, comunque, non oltre il 31 agosto 1990. 
  2. E' fatta salva la  facolta'  dell'Amministrazione  degli  affari
esteri di disporre trasferimenti per ragioni di servizio.