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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1988, n. 299

Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America "Colombo '92".

note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1988)
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Testo in vigore dal: 29-7-1988
al: 27-9-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
che   consentano   l'immediata   realizzazione    degli    interventi
infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno  interessate  dai
mondiali di calcio del 1990, nonche' dalle manifestazioni connesse al
V centenario della scoperta dell'America; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei lavori pubblici e del turismo  e  dello  spettacolo,  di
concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, delle finanze, del  tesoro,  dei  trasporti,  per  i  beni
culturali  e  ambientali,  dell'ambiente,  della  difesa,   per   gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i  problemi  della  aree
urbane e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie  esigenze
connesse con lo svolgimento dei campionati  mondiali  di  calcio  del
1990 e con le manifestazioni  per  il  V  centenario  della  scoperta
dell'America, "Colombo '92", sono dichiarati di preminente  interesse
nazionale e di somma urgenza gli interventi  da  individuare  con  le
modalita' di cui al presente articolo. 
  2. Il Comitato di Ministri istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1987, come modificato  con
successivo decreto in data 16 maggio 1988, rispettivamente pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1988 e n. 123  del  27
maggio 1988, sovraintende all'attuazione del programma di  interventi
ed emana le opportune  direttive,  anche  al  fine  di  garantire  la
connessione diretta e funzionale delle opere con le manifestazioni di
cui al comma 1. 
  3.  Il  comitato  tecnico,  di   cui   all'articolo   2,   verifica
preliminarmente i tempi di esecuzione  degli  interventi  e  la  loro
realizzabilita' entro il mese di aprile 1990 ovvero entro il mese  di
febbraio del 1992,  per  le  opere  connesse  con  le  manifestazioni
"Colombo '92". 
  4. Il Consiglio dei Ministri, sulla base della  motivata  relazione
del comitato tecnico e d'intesa  con  le  regioni  per  le  opere  di
competenza degli enti locali, individua  gli  interventi  ammessi  ai
benefici del presente decreto-legge, nei limiti delle  disponibilita'
finanziarie previste dalle leggi vigenti. 
  5. Agli interventi di cui al  presente  articolo  si  applicano  le
speciali disposizioni di semplificazione delle procedure  di  cui  al
presente decreto; a quelli gia' in corso  si  applicano  soltanto  le
disposizioni di cui all'articolo 3.