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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 295

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1973, n. 50, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
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Testo in vigore dal: 12-8-1988
al: 22-2-2003
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dal predetto art. 107; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali ed  i
problemi istituzionali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio
1973, n. 50, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5. - Sono elettori dei consigli comunali della  provincia  di
Bolzano i cittadini che, essendo in possesso dei prescritti requisiti
di legge, abbiano maturato, alla data di pubblicazione del  manifesto
di convocazione dei  comizi  elettorali,  la  ininterrotta  residenza
quadriennale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sempre
che il periodo di residenza -  anche  non  continuativo  -  in  detta
provincia, sia superiore a quello maturato in provincia di Trento. 
  I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune
della  provincia  di  Bolzano  nel  quale,  alla  predetta  data   di
pubblicazione del manifesto di convocazione  dei  comizi  elettorali,
abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso  di
periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune  di  ultima
residenza. 
  Gli elettori residenti in comuni della provincia  di  Bolzano  che,
nell'arco del quadriennio, abbiano maturato  il  maggior  periodo  di
residenza  nella  provincia  di  Trento  sono  iscritti  nelle  liste
elettorali aggiunte dei comuni  di  quest'ultima  provincia,  sino  a
quando non abbiano maturato, a norma del primo comma, il  diritto  di
voto nella provincia di Bolzano". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 15 luglio 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GAVA, Ministro dell'interno 
                                  MACCANICO, Ministro per gli affari 
                                  regionali ed i problemi 
                                  istituzionali 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1988 
  Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 19 
 
                                             
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 e' il
          seguente:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  Statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".