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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1988, n. 287

Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988
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Testo in vigore dal:  26-7-1988

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali è stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987 - al personale della polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
Viste le leggi 23 ottobre 1961, n. 1165 e 13 agosto 1980, n. 454 e i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 e 26 luglio 1976, n. 752, con i quali è stata riconosciuta al personale della pubblica amministrazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige un'indennità speciale di seconda lingua;
Considerato che si rende necessario determinare i criteri per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale del pubblico impiego in servizio presso la regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta in ragione delle diverse realtà istituzionali e statutarie vigenti nelle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie degli accordi di comparto interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988 - atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 31 - con il quale all'on/le Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1988 con il quale sono state delegate al Ministro per la funzione pubblica alcune funzioni in materia di pubblico impiego; Decreta:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per il personale della polizia di Stato e di quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente decreto.