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LEGGE 23 gennaio 1887, n. 4276

Riguardante l'ordinamento del credito agrario. (087U4276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-2-1887
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori  di
fondi rustici, dagli Istituti  esercenti  il  credito  agrario,  puo'
essere costituito un privilegio  speciale  sopra  i  frutti  raccolti
nell'anno, sopra  le  derrate  che  si  trovano  nelle  abitazioni  e
fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi,
e sopra tutto cio' che serve a coltivare  il  fondo  affidato,  od  a
fornire il fondo medesimo. 
 
  Lo stesso privilegio  puo'  essere  costituito  a  guarentigia  dei
prestiti concessi dagli Istituti di credito agrario ai  mezzaiuoli  o
coloni parziarii che  abbiano  fornito  il  bestiame  occorrente  per
coltivare e concimare il fondo, il capitale  della  invernata  e  gli
istrumenti necessarii alla coltivazione  del  fondo  stesso  a  norma
dell'articolo 1655 del Codice  civile.  Questo  privilegio  pero'  e'
esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si  trovano  nelle
abitazioni e  fabbriche  annesse  ai  fondi  rustici,  ed  ai  frutti
raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta  al  mezzaiuolo,
non mai su quella appartenente al proprietario. 
 
  Nessun privilegio puo' costituirsi  per  gli  imprestiti  fatti  ai
mezzaiuoli, che non  abbiano  portato  nel  fondo  il  bestiame  e  i
capitali di che nel rammentato articolo 1655. Soltanto  nel  caso  in
cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto  l'imprestito
in comune, allora  puo'  costituirsi  in  garanzia  del  medesimo  il
privilegio in discorso.