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MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 31 marzo 1987, n. 486

Condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

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Testo in vigore dal: 15-12-1987
     IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
       DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Visto  l'art.  70  del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo   1978,  n.  218,  relativo,  fra  l'altro,  alle  agevolazioni
finanziarie ai centri di ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'art. 9, commi 12 e 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, con
i  quali  sono  stati estesi ai centri di ricerca l'anticipazione del
contributo  in  conto  capitale e la concessione provvisoria previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12  agosto  1982,  n.  546,  nonche' la
locazione  finanziaria  di  cui  all'art. 83, comma primo, del citato
testo unico n. 218 del 1978;
  Visto  l'art.  12,  commi 8 e 9, della citata legge n. 64 del 1986,
con  i  quali  i limiti minimi previsti dall'art. 70 del citato testo
unico  sono  stati ridotti da venticinque a quindici ricercatori e da
quindici  a  dieci  anni  di destinazione degli immobili, ed e' stata
riconosciuta  ai centri di ricerca la maggiorazione del contributo in
conto capitale di cui all'art. 69, comma 4, dello stesso testo unico;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  31  maggio  1977 con cui sono state
impartite  direttive  per  la  concessione  delle  dette agevolazioni
finanziarie;
  Visto  il proprio decreto 1 agosto 1977, emanato di concerto con il
Ministro  per la ricerca scientifica e tecnologica, recante i criteri
e le procedure per la concessione delle predette agevolazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  9 ottobre 1986, sulle procedure per la
concessione  ai  consorzi  e  alle societa' consortili di ricerca dei
contributi di cui all'art. 12, comma 13, della legge n. 64 del 1986;
  Attesa   la   necessita'  di  snellire  le  procedure  in  materia,
adeguandole  alle  nuove norme di cui ai citati articoli 9 e 12 della
legge  n.  64  del 1986, e di coordinarle con quelle di cui al citato
decreto 9 ottobre 1986;
  Ravvisata,  di  conseguenza,  l'opportunita'  di  emanare  un nuovo
provvedimento sostitutivo del decreto 1 agosto 1977;
  Vista  la  delibera CIPI del 16 luglio 1986, punto 8, relativa, fra
l'altro,   alle  direttive  per  la  concessione  delle  agevolazioni
finanziarie in favore dei centri di ricerca;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Attivita' di ricerca agevolabili

  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di cui all'art. 70 del testo
unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, le
iniziative  dirette all'impianto, all'ampliamento ed allo sviluppo di
centri   di  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  finalizzati  alle
attivita'  produttive  con esclusione di quei centri, i cui programmi
di societa' siano finanziati integralmente da specifiche leggi.
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli
          interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978
          e' il seguente:
            "Art.  70  (Agevolazioni  per  gli  uffici  delle imprese
          industriali, per le imprese di progettazione e per i centri
          di  ricerca).  -  Gli  uffici  direzionali, amministrativi,
          commerciali   e  tecnici  delle  imprese  con  stabilimenti
          industriali  operanti  nei  territori di cui all'art. 1, se
          localizzati  nei  territori  medesimi,  anche  a seguito di
          decentramento,   ed   anche  se  disgiunti  dagli  impianti
          industriali,    nonche'   le   imprese   di   progettazione
          industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono
          parificati   agli   impianti   industriali  ai  fini  della
          concessione  del  contributo  in  conto  capitale di cui al
          precedente   art.   69,   qualora  abbiano  una  dimensione
          occupazionale non inferiore a cinquanta addetti.
            La  concessione del contributo di cui al comma precedente
          e'  disciplinata  dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e
          74.  Non  sono  ammesse  a  contributo le spese relative ad
          immobili per uffici.
            Per  l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di
          ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo
          a  quelli  finalizzati  ad  attivita'  produttive, anche se
          collegati  ad  imprese  ed  anche  se  realizzati  in forma
          consortile,  puo'  essere  concesso  un contributo in conto
          capitale  nella  misura del 50 per cento, purche' il centro
          dia occupazione a non meno di venticinque ricercatori.
            La  concessione del contributo di cui al comma precedente
          e' subordinata:
              a)  al  parere  di conformita' rilasciato a norma degli
          articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi
          di lire;
              b)  al vincolo di destinazione degli immobili di durata
          non  inferiore a quindici anni e delle attrezzature per una
          durata  variabile  in  funzione  del tipo di attrezzatura e
          della eventuale finalita' specifica della ricerca.
              Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli
          interventi   straordinari   nel  Mezzogiorno,  con  proprio
          decreto,   di  concerto  con  il  Ministro  incaricato  del
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          stabilisce  i criteri e le procedure per la concessione del
          contributo  ai  centri di ricerca, nonche' le modalita' per
          la   determinazione   delle   spese   ammissibili   e   per
          l'espletamento  di  specifici  controlli anche periodici da
          parte della Cassa.
              Le  agevolazioni  di  cui  all'art. 63 sono concedibili
          anche  alle  iniziative  di cui al terzo comma del presente
          articolo.
              Per  i  centri  di  ricerca  di  cui al terzo comma del
          presente  articolo  e'  concesso lo sgravio contributivo di
          cui  all'art.  59,  comma  nono, limitatamente agli oneri a
          carico del datore di lavoro".
            -  Il  testo  dell'art.  9, commi 12 e 13, della legge n.
          64/1986  (Disciplina organica dell'intervento straordinario
          nel Mezzogiorno) e' il seguente:
            "12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 12
          agosto  1982,  n.  546,  e'  estesa  a  tutto il territorio
          meridionale;  tale  anticipazione,  nonche'  la concessione
          provvisoria  di  cui  allo  stesso  art.  1, sono estese ai
          centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art.
          70 del citato testo unico.
            13.  La locazione finanziaria disciplinata al primo comma
          dell'art.  83  del  citato testo unico, da estendersi anche
          agli   impianti  commerciali  e  di  servizi  indicati  nel
          presente  articolo  ed ai centri di ricerca di cui all'art.
          70  dello  stesso testo unico, puo' essere esercitata anche
          dalle  altre  societa'  iscritte in un albo speciale con le
          modalita'   fissate   con  decreto  del  Ministro  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno, d'intesa con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
            -  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L. n. 389/1982 (Durata
          dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno)  e'  il
          seguente:
            "Art.  1  (Durata  delle  disposizioni  per  l'intervento
          straordinario   nel   Mezzogiorno).   -  La  Cassa  per  il
          Mezzogiorno  ha  durata fino alla data di entrata in vigore
          della    nuova    disciplina    organica    dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno  e comunque non oltre il 31
          dicembre 1982.
            Fino   alla  stessa  data  di  cui  al  precedente  comma
          continuano  ad  avere  validita'  le disposizioni del testo
          unico  6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni
          ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori
          meridionali,  contenenti  la indicazione del termine del 31
          dicembre  1980  successivamente  prorogato  al 30 settembre
          1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito,
          con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al
          30  giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679,
          convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982,
          n. 13.
            Hanno  inoltre  validita' fino alla stessa data di cui al
          precedente  primo  comma  le disposizioni di cui all'art. 5
          del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con
          modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.
            Il  termine  del  30 giugno 1982 di cui all'art. 5, primo
          comma,   del   decreto-legge   26   aprile  1982,  n.  184,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982,
          n.  379,  e' differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui
          previsti  dall'art.  7,  primo comma, di tale decreto-legge
          non   coprissero  integralmente  gli  impegni  assunti,  il
          presidente   della   Cassa   per   il  Mezzogiorno,  previa
          autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro,  puo' contrarre
          prestiti  all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato,
          con  le  procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei
          predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.
            Le  disposizioni  di cui al decreto ministeriale 6 agosto
          1981,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11
          settembre  1981,  si  applicano alle iniziative industriali
          che   realizzino   o  raggiungano  investimenti  fissi  non
          superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla data
          di  entrata in vigore del presente provvedimento, non siano
          stati  ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte
          della Cassa per il Mezzogiorno.
            La  Cassa  per  il  Mezzogiorno e' autorizzata, in deroga
          all'art.  73  del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla
          base   della   istruttoria  definitiva  degli  istituti  di
          credito,  ad  anticipare, nella misura del 50 per cento, il
          contributo  in  conto  capitale  di  cui  all'art.  69  del
          predetto   testo  unico  alle  iniziative  industriali  che
          realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a
          dieci  miliardi  di  lire, localizzate nelle aree - colpite
          dagli  eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate
          dai  rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera
          in  cassa  integrazione  anche  derivanti  da  processi  di
          ristrutturazione  -  indicate  dal  CIPE  su  proposta  del
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
            Per  le imprese che realizzino o raggiungano investimenti
          fissi  compresi  fra  i dieci ed i trenta miliardi di lire,
          l'anticipazione  di  cui al precedente comma e' corrisposta
          fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino
          al  25  per  cento  per  la parte eccedente tale importo di
          dieci miliardi.
            L'anticipazione  e'  concessa  a  richiesta dell'impresa,
          sempre   che   siano   stati   avviati   i  lavori  per  la
          realizzazione  dell'iniziativa  e  che  tali lavori abbiano
          raggiunto  un  avanzamento  non  inferiore  al 20 per cento
          dell'investimento fisso ammesso, accertato da una specifica
          perizia giurata.
            Contestualmente    alla    richiesta   di   anticipazione
          l'operatore  deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di
          restituire  l'intera  anticipazione,  oltre  agli interessi
          calcolati  al  tasso  di riferimento di cui all'art. 64 del
          richiamato   testo   unico,   vigente   al   momento  della
          restituzione,   maggiorato  di  dieci  punti,  qualora  gli
          impianti  e  le  opere  ammesse  a  contributo  non vengano
          ultimati   nei   tempi  previsti  e  collaudati  con  esito
          positivo.
            Il  limite  di investimenti fissi di cui al secondo comma
          dell'art.  69  del medesimo testo unico e' elevato da 200 a
          500 milioni di lire.
            I  soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare
          in  concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza,
          purche'  di  importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre
          quelli previsti dall'art. 138, primo comma, del testo unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  sono  anche  societa',  imprese  di costruzione anche
          cooperative,  o  loro  consorzi, anche di altri Paesi della
          Comunita'  economica  europea  ed  in compartecipazione con
          essi,  idonei  sotto  il profilo tecnico ed imprenditoriale
          con  preferenza,  a parita' di condizione, per i consorzi e
          le  associazioni,  anche  temporanei,  costituiti  con  una
          partecipazione  non  inferiore  al 40 per cento, da imprese
          ubicate  nel  Mezzogiorno.  -  La Cassa per il Mezzogiorno,
          nell'affidare   in   concessione  le  eventuali  opere,  e'
          obbligata  a  seguire,  nella scelta del concessionario, le
          disposizioni  previste per il sistema degli appalti secondo
          schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per
          gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
            Nei  casi in cui la Cassa si avvale delle facolta' di cui
          sopra  e'  autorizzata la concessione di anticipazioni pari
          al  25  per  cento del compenso, all'atto dell'approvazione
          della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per
          cento  del  compenso,  al  momento  in  cui  i  lavori e le
          prestazioni  eseguiti  abbiano  raggiunto  il  25 per cento
          dell'importo    di   convenzione   e   di   una   ulteriore
          anticipazione,  pari  al  25  per  cento  del  compenso, al
          momento  in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto
          il 50 per cento dell'importo di convenzione.
            Non  si  applica  la  revisione  dei  prezzi agli importi
          corrispondenti alle somme anticipate".
            -  Il  primo comma dell'art. 83 del testo unico approvato
          con D.P.R. n. 218/1978, prevede che:
            "La  societa'  per azioni per l'esercizio della locazione
          finanziaria   di  impianti  industriali,  costituita  dalla
          Societa'   finanziaria   meridionale  di  cui  all'articolo
          seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo
          le  norme  del presente articolo e sulla base dei criteri e
          modalita'  fissati dal CIPI" - Il testo dell'art. 12, commi
          8 e 9, della legge n. 64/1986 e' il seguente:
            "8.  Il limite di venticinque ricercatori di cui all'art.
          70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo
          di  quindici anni relativo alla destinazione degli immobili
          di  cui all'art. 70, quarto comma, lettera b), dello stesso
          testo   unico,  sono  ridotti  rispettivamente  a  quindici
          ricercatori ed a dieci anni.
            9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma
          dell'art.  70  del  citato  testo  unico e' riconosciuta la
          maggiorazione  del  contributo  in conto capitale di cui al
          quarto comma dell'art. 69 dello stesso testo unico".
            -  Il  testo  dell'art. 69, comma quarto, del testo unico
          approvato  con  D.P.R.  n.  218/1978  e'  il  seguente: "La
          concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata
          alla  dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di
          un  ammontare  di  capitale proprio non inferiore al 30 per
          cento dell'investimento fisso".
            - Il testo dell'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986
          e' il seguente: "13. Ai consorzi e alle societa' consortili
          di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere
          concesse  le  agevolazioni  di  cui al comma 1 del presente
          articolo, nonche' contributi nella misura dell'80 per cento
          sia  per  l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli
          impianti  e delle attrezzature sia per la realizzazione dei
          progetti  di  ricerca  finalizzati  all'espansione  e  alla
          qualificazione  dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I
          criteri  e  le  modalita'  per  la concessione dei predetti
          contributi  sono  fissati dal CIPE su proposta del Ministro
          per   gli   interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  di
          concerto   con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica".

          Nota all'art. 1:
            Per  il  testo dell'art. 70 del testo unico approvato con
          D.P.R. n. 218/1978 si veda nelle note alle premesse.