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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468 (in G.U. 16/11/1987, n.268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal: 17-9-1987
al: 15-11-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'adeguamento  retributivo  del  personale  militare,  nonche' alla
riliquidazione  delle  pensioni dei dirigenti civili e militari dello
Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente
decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
della  Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello
compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985,
sono cosi' determinati:

=====================================================================
Livello  |Dal 1 gennaio 1986 |Dal 1 gennaio 1987 |Dal 1 gennaio 1988
=====================================================================
V        |  420.000          |  910.000          | 1.400.000
VI       | 510.000           | 1.105.000         | 1.700.000
VI-bis   |  555.000          |  1.202.000        | 1.850.000
VII      | 600.000           | 1.300.000         | 2.000.000
VIII     |  810.000          | 1.755.000         | 2.700.000
VIII-bis | 891.000           | 1.930.500         | 2.970.000
=====================================================================

  2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1
competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000
livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000
livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000
livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000
livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000
livello ottavo-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.440.000

  3.  Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986,
con  l'aggiunta  della  valutazione  economica  dei ratei di classe e
scatto  maturati  al  31  dicembre  1986, costituisce la retribuzione
individuale  di  anzianita'.  Tale ultima valutazione si effettua con
riferimento  al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo
1984, n. 34.
  4.  In  assenza  di  nuova  normativa, entro il 30 giugno 1989, che
dovra'   provvedere   in   materia   di  salario  di  anzianita',  la
retribuzione  individuale  di  anzianita'  di  cui  al comma 3 verra'
incrementata,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  1989,  di  una somma
corrispondente  al  valore  delle  classi  o  degli scatti secondo il
sistema  previsto  dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei
valori  tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in
data  successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in
ragione  del  numero  dei  mesi  trascorsi  dalla  data di entrata in
servizio  al  31  dicembre  1988.  Nel caso di transito da un livello
inferiore  a  quello superiore, l'importo predetto compete in ragione
dei  mesi  trascorsi  nel  grado di provenienza ed in quello di nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
  5.  Le  classi  o  gli  scatti  maturati nel 1987, ed eventualmente
corrisposti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  costituiscono  retribuzione  di anzianita' per la parte del
biennio  fino  al  31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in
detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
  6.  Nei  casi  di  promozione o di nomina del personale indicato al
comma    1,   che   comportino   passaggi   al   livello   superiore,
successivamente  al  31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di
nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita'
in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.
  7.  In  caso  di promozione o nomina a grado o qualifica superiore,
nell'ambito  dello  stesso  livello retributivo, viene attribuito uno
scatto  aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da
riassorbirsi  solo  in  caso  di  promozione  o  di  nomina a grado o
qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore.
Conseguentemente,  fino  al 30 giugno 1989, non si applica l'articolo
138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato
dal  primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n.
283,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 1981, n.
432.
  8.  A  decorrere dal 1 giugno 1987, quale parziale omogeneizzazione
stipendiale  con  le  Forze  militari  di polizia, agli ufficiali dei
seguenti   gradi,  che  abbiano  prestato  servizio  senza  demerito,
rispettivamente  per  15  o  25  anni,  dalla  nomina a tenente, sono
corrisposti  gli  importi  annui  lordi  a  fianco  di  ciascun grado
indicati:

=====================================================================
                        | Con 15 anni | Con 25 anni
=====================================================================
a) capitano             | L. 1.500.000| L. 3.200.000
b) maggiore             | L. 2.000.000| L. 3.200.000
c) tenente colonnello   | L. 2.400.000| L. 3.200.000
d) colonnello           | L. -        | L. 3.200.000
=====================================================================

  I  predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si
aggiungono  al  salario di anzianita' per gli ufficiali sino al grado
di  tenente  colonnello;  per  gli  ufficiali  tenenti  colonnelli il
rispettivo  importo  e'  riassorbito  in  caso di promozione al grado
superiore;  per  gli  ufficiali  colonnelli il rispettivo importo non
costituisce  base per l'applicazione della progressione economica per
classi  e  scatti  ed  e'  riassorbito in caso di promozione al grado
superiore.
  9.  A  decorrere  dal  1 giugno 1987, agli ufficiali provenienti da
carriere  diverse,  al  compimento  del 19° anno di servizio prestato
senza demerito, compete l'importo annuo lordo di L. 1.200.000. Con la
stessa  decorrenza  ai  sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di
servizio  senza  demerito  e'  attribuito un assegno funzionale annuo
lordo  pari  a  L. 1.000.000; detto importo e' elevato a L. 1.200.000
annue  lorde  al  compimento di 29 anni di servizio senza demerito. I
predetti  importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di
cui  al  comma  8,  e  si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'.
  10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita'  di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali  ed  assistenziali  e  relativi contributi, comprese le
ritenute  in  conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi
di  riscatto,  nonche'  sulla determinazione degli importi dovuti per
indennita'  integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a
tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
  11.  Con  decorrenza  30  giugno 1988 e' conglobata nello stipendio
iniziale  del  livello  o  del  grado  attribuito alla stessa data al
personale  militare  delle  Forze  armate  una  quota  di  indennita'
integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
  12.   Con   la   medesima   decorrenza  la  misura  dell'indennita'
integrativa  speciale  spettante  al  personale  militare delle Forze
armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
  13.  Nei  confronti  del  personale  militare  delle  Forze armate,
cessato  dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la
misura  dell'indennita'  integrativa  speciale,  spettante  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ai titolari di pensione diretta, e'
ridotta  a  cura  della  competente  direzione provinciale del Tesoro
dell'importo  lordo  mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in
cui  l'indennita'  integrativa  speciale  e' sospesa o non spetta, e'
portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
  14.  Ai  titolari  di  pensione  di riversibilita' aventi causa del
personale   militare  delle  Forze  armate  collocato  in  quiescenza
successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio
a  decorrere  dalla  stessa  data,  la  riduzione  dell'importo lordo
mensile  di  L.  72.067  va  operata  in proporzione dell'aliquota di
riversibilita'   della   pensione  spettante,  osservando  le  stesse
modalita'  di  cui  al  comma 13. Se la pensione di riversibilita' e'
attribuita  a  piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata
in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
  15.  Per  il  personale  militare  delle Forze armate che cessa dal
servizio  per  raggiunti  limiti  di  eta',  ovvero per decesso o per
inabilita'  assoluta,  i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento
ordinario  di  quiescenza,  normale  e  privilegiato,  negli  importi
effettivamente  corrisposti  alla  data  di cessazione dal servizio e
nelle misure in vigore alla data dei 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988,
con decorrenza dalle date medesime.