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REGIO DECRETO 10 agosto 1886, n. 4083

Che istituisce presso il Ministero della Istruzione Pubblica una Commissione consultiva per esaminare le controversie tra i Consigli scolastici e i Comuni o i maestri. (086U4083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-10-1886
al: 16-10-1888
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 333, 334 e 335 della legge 13 novembre 1859,  n.
3725; 
 
  Visti gli articoli 11 e 12 del testo unico  delle  leggi  9  luglio
1876, n. 3250, e 1° marzo 1885, n. 2986, approvato con R. decreto del
19 aprile 1885, n. 3099; 
 
  Visti gli articoli 39 e  seguenti  del  regolamento  in  esecuzione
della legge 19 aprile  suddetta,  approvato  con  Nostro  decreto  11
ottobre 1885, n. 3496; 
 
  Per  la  risoluzione  dei  ricorsi  al  Ministero  della   Pubblica
Istruzione tanto dei maestri elementari contro le decisioni  prese  a
loro danno dai Consigli provinciali scolastici, quanto dei Comuni che
si appellano dalle deliberazioni dei Consigli scolastici; 
 
  E   per   l'applicazione   delle   disposizioni   legislative   sul
procedimento contro i maestri incolpati di  negligenza  abituale,  di
trasgressione dei doveri che loro sono  imposti  dalla  legge  e  dai
regolamenti scolastici, o di  fatti  per  i  quali  sieno  gravemente
compromesse la loro riputazione e la loro moralita'; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
    1. E' istituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione una
Commissione  consultiva,  alla  quale  e'  deferito   l'esame   delle
controversie tra i Consigli scolastici e i Comuni o i maestri. 
 
    2. La detta Commissione e' composta di un consigliere  di  Stato,
di  un  consigliere  della  Corte  di  cassazione  di  Roma,  di   un
funzionario del Ministero dell'Interno, designato ciascuno  dal  capo
dell'Amministrazione da cui dipende  del  capo  della  divisione  per
l'istruzione primaria e popolare, del R. provveditore agli studi  per
la provincia di Roma e di un segretario che avra' voto deliberativo. 
 
    Essa e' presieduta dal ministro ed in sua assenza da  quello  dei
membri presenti che e' superiore  agli  altri  per  categoria  e  per
grado. 
 
    3. I componenti la Commissione son  tutti  nominati  con  decreto
Reale sulla proposta del Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione. 
 
    4. Gli atti di  ricorso  saranno  rimessi  alla  Commissione  dal
presidente del Consiglio scolastico, al quale il ricorrente li dovra'
direttamente inviare. 
 
    5. La Commissione, al cui  esame  sara'  sottoposto  il  ricorso,
potra', per  mezzo  del  suo  presidente,  richiedere  gli  atti  che
mancano, o respingerlo al Consiglio scolastico perche'  supplisca  ai
difetti dell'informazione. 
 
    6. Quando il presidente non designi alcuno dei commissari, sara',
caso per caso, relatore dei ricorsi il segretario. 
 
    La Commissione udita e discussa la relazione,  comunichera',  per
mezzo del segretario, la presa deliberazione al  Ministro,  il  quale
fara' conoscere la sua risoluzione al Consiglio scolastico perche' ne
informi le parti. 
 
    7. In caso di ricorso  al  Re,  la  Commissione,  per  mezzo  del
segretario, proporra' al Ministero la relazione da essere inviata  al
Consiglio di Stato. 
 
    8. Dato che abbia la sezione speciale del Consiglio di  Stato  il
suo parere, la Commissione proporra' al Ministero di accettarlo, o di
rinviare la questione  al  Consiglio  stesso  affinche'  l'esamini  a
sezioni riunite. 
 
    9. In conformita' del parere  del  Consiglio  di  Stato,  dato  a
sezioni riunite, la Commissione  proporra'  al  Ministro  il  decreto
definitivo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Monza, addi' 10 agosto 1886. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             COPPINO. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.