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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986, n. 966

Adeguamento del valore delle marche previdenziali e del contributo personale annuo per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 3-2-1987
al: 24-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,   concernente   il
riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere  doganale
e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale a  favore  degli
spedizionieri doganali; 
  Visto, in particolare,  l'art.  15  della  citata  legge  n.  1612,
modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n.  88,  il
quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro,  costituite
da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri
doganali; 
  Visto il decreto ministeriale 10  marzo  1964,  che  stabilisce  le
norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612,  innanzi
citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale
n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato,  tra  l'altro,
con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985,
n. 483, concernente l'aumento del  contributo  annuale  dovuto  dagli
spedizionieri doganali e dei valori delle marche previdenziali; 
  Considerata la richiesta 6 maggio 1986,  n.  2820-PP-pd,  formulata
dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
in attuazione della delibera del 2 maggio 1986 del proprio  consiglio
di amministrazione; 
  Tenuto  conto  dell'avviso  favorevole   espresso   dal   Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali; 
  Ritenuta la necessita' di  ridurre  i  valori  delle  marche  -  da
apporsi sui documenti doganali  da  parte  degli  iscritti  al  Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - nonche'
di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti  al
Fondo; 
  Considerato che  gli  aumenti  nella  misura  richiesta  dal  Fondo
predetto si rendono necessari allo scopo di garantire una piu' idonea
copertura finanziaria per le  prestazioni  che  vengono  erogate  dal
Fondo  medesimo  e,  in  particolare,  per  la  corresponsione  delle
pensioni  secondo  i  criteri  di  cui  all'art.   31   del   decreto
ministeriale 30 ottobre 1973; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto  ministeriale  30   ottobre   1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303  del  24  novembre  1973,
cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 4297 del 29 ottobre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  267  del  17  novembre
1986, e dal decreto  ministeriale  n.  6300  del  24  novembre  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 1986,  con
il quale e' stato fissato al 15 dicembre il termine del  30  novembre
stabilito dal citato decreto ministeriale 29 ottobre 1986; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 1986; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  I  valori  delle  marche  previste   dall'art.   20   del   decreto
ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
303 del 24 novembre 1973, sono fissati nelle seguenti misure: 
    per dichiarazioni per importazioni definitive,  per  esportazioni
definitive,   per   temporanee   importazioni   e   per    temporanee
esportazioni,  per  cauzioni  merci  estere,  per   introduzione   in
deposito, per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e  lasciapassare
merci estere: 
 
    

se il valore dichiarato della merce non supera L. 3.000.000. . L. 250
se il valore suddetto supera lire 3.000.000
ma non lire 13.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600
se il valore suddetto supera lire 13.000.000
ma non L. 60.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150
se il valore suddetto supera lire 60.000.000
ma non L. 160.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
se il valore suddetto supera lire 160.000.000
ma non L. 300.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
se il valore suddetto supera lire 300.000.000 . . . . . . . L. 10.000

    per  manifesti  di  partenza e manifesti delle merci arrivate per
navi:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . . . . L. 1.150
di  stazza  netta  superiore  a  1.000  tonnellate  ma  non  a  5.000
tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
di  stazza  netta  superiore  a  5.000  tonnellate  ma  non  a 10.000
tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . . . . L. 10.000

    per  ogni  altra  dichiarazione,  nonche'  ogni  altra  istanza o
ricorso lire 350;
    per  i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) del predetto
art.   20   il  valore  delle  marche  e'  quello  stabilito  per  le
dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

    
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il   testo   dell'art.  20  del  D.M.  30  ottobre  1973,
          concernente   l'approvazione   del  regolamento  del  Fondo
          previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri
          doganali, e' il seguente:
            "Art.  20.  -  Ciascun  iscritto  al  fondo  e' tenuto ad
          applicare  le marche di cui al punto a) del precedente art.
          15   sui   sottoindicati   atti   comunque  sottoscritti  o
          presentati dall'iscritto medesimo:
              a)  sulla  "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui
          manifesti  delle  merci  arrivate,  compresi i manifesti di
          partenza  presentati  ai successivi approdi quali manifesti
          di arrivo;
              b)  sull'esemplare  dei manifesti di partenza destinato
          ad essere trattenuto dalla dogana;
              c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;
              d)  sulle  bollette figlie di cauzione e lasciapassare,
          nazionali  od  estere, presentate alla dogana di arrivo ove
          il   relativo  esito  avviene  senza  la  presentazione  di
          successiva dichiarazione doganale;
              e)  sulle  copie uso matrice dei documenti di trasporto
          che sostituiscono i documenti doganali;
              f)  sulle  copie  uso matrice dei documenti commerciali
          che sostituiscono i documenti doganali;
              g)   su   qualsiasi   altro   documento  sostitutivo  o
          comprensivo della dichiarazione doganale;
              h)  sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della
          pubblica  amministrazione nell'interesse di ditte assistite
          o rappresentate.
              L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere
          doganale senza diritto di rivalsa".