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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 915

Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1988)
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Testo in vigore dal: 31-12-1986
al: 11-8-1988
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo
fino  al  raggiungimento  del  limite  di eta' per il collocamento in
congedo  assoluto,  con  il  consenso  degli  interessati  e anche in
eccedenza   agli   organici,   i  sottufficiali  che  si  trovino  in
ausiliaria,  nonche'  i  vicebrigadieri ed i militari di truppa della
Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti:
    a)  abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non
inferiore  a  "superiore  alla  media"  e  non siano stati sanzionati
disciplinarmente;
    b)  non  siano  rimasti  assenti dal servizio, sempre nell'ultimo
quinquennio,  per  malattia,  licenza di convalescenza od aspettativa
per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
    c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
  2.  I  soggetti  richiamati  a norma del comma 1 non possono essere
mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.
  3.  La  facolta'  di cui al comma 1 puo' essere esercitata solo nei
limiti   della   maggiore   spesa   autorizzata,  per  ciascun  anno,
dall'articolo 2.