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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1986, n. 833

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1987, n. 18 (in G.U. 09/02/1987, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 11-12-1986
al: 8-2-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di
esercizio  delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo
scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e dei trasporti;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e
private  nonche'  dei  servizi di trasporto in gestione diretta degli
enti  locali  relativi  agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non
hanno  trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle
regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.
  2.  Alla  maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le
regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi
e  prestiti  secondo  procedure  e  criteri stabiliti con decreto del
Ministro  del tesoro. Per le operazioni definite entro il 31 dicembre
1986,  l'importo del mutuo deve essere contenuto nella misura massima
dei  due  terzi  dell'importo  mutuabile di cui al citato comma 1; il
mutuo   per  la  copertura  dell'importo  residuale,  ovvero  per  la
copertura dell'intero importo mutuabile nel caso in cui non sia stato
assunto  alcun  mutuo  entro il 31 dicembre 1986, puo' essere assunto
solo   dopo   la  predetta  data.  Non  si  applicano  i  limiti  per
l'assunzione   di   mutui  previsti  per  le  regioni  dalle  vigenti
disposizioni.  L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno
successivo  a quello di concessione ed il relativo onere e' assunto a
carico del bilancio dello Stato.