stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1986, n. 328

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1986, n. 440 (in G.U. 06/08/1986, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-7-1986
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare  la
fiscalizzazione degli oneri sociali e  gli  sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. In attesa del riordino strutturale ed organico,  anche  ai  fini
della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di  finanziamento
degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui  all'articolo  1,
comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 26,  si
applicano nelle seguenti misure: 
    a) per il personale maschile: 1,60 punti; 
    b) per il personale femminile: 4,00 punti; 
    c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma
primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma
terzo, del decreto-legge  24  marzo  1982,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982,  n.  267,  ulteriori  5,24
punti; 
    d) per i dipendenti delle imprese che operano  nei  territori  di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti. 
  2. La riduzione contributiva di cui all'articolo  1,  comma  primo,
lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.  79,  si  applica  nella
misura di 8,45 punti. 
  3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma  26,  del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella
misura del 17,50 per cento. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a
lire 5.607 miliardi, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1986,
parzialmente  utilizzando  lo   specifico   accantonamento   "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia". 
  5. Le riduzioni contributive a  favore  delle  imprese  commerciali
previste dall'articolo 4, comma 19, del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, nonche' a favore delle imprese di  cui  all'articolo  1
della legge 8 agosto 1977, n. 573,  e  successive  modificazioni,  si
applicano nelle seguenti misure: 
    a) per il personale maschile: 2,28 punti; 
    b) per il personale femminile: 6,30 punti. 
  Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede  a  carico
del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986. 
  6. Gli sgravi di cui ai  commi  1,  2  e  5  si  applicano  sino  a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e  di
maternita' dovuti. 
  7. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986  e  fino  a
tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.