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LEGGE 6 giugno 1986, n. 254

Modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-6-1986
al: 10-6-1995
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 26 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' aggiunto
il seguente:
  "Art.  26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
musicanti  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 24 possono essere
reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La legge n. 121/1965 reca: "Organici, reclutamento, stato
          giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma
          dei  carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione
          della banda dell'Esercito".