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LEGGE 25 marzo 1986, n. 83

Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione della categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-4-1986
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La tabella  n.  4  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  e'
sostituita dalla seguente: 
 
    Eta' degli  ufficiali  di  complemento  per  il  passaggio  dalla
categoria di complemento a quella della riserva di complemento. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
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  AGGIORNAMENTO (1) 
  L'errata corrige in G.U. 09/04/1986, n. 82 ha  disposto  che  nella
tabella riportata al presente articolo, alla terza finca "Gradi",  in
corrispondenza della Forza armata "Esercito - Armi (ad eccezione  dei
carabinieri)", dove e'  scritto  "Ufficiali..."  leggasi:  "Ufficiali
superiori...". 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  09/04/1986,  n.  82
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Nota all'art. 1: 
            La legge n. 113/1954 concerne lo  stato  degli  ufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.