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LEGGE 1 ottobre 1985, n. 539

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2006)
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Testo in vigore dal: 16-1-1986
al: 29-3-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7,
e' sostituito dal seguente:
  "I  titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge
21  marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti
di  riempimento  e  di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono
avere   la   disponibilita'   di   serbatoi  fissi  aventi  capacita'
volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacita' volumetrica
complessiva  di tutti i recipienti di proprieta' (bombole) risultanti
dalle  denunce  periodiche presentate, ai sensi dell'articolo 4 della
legge  21  marzo  1958,  n.  327,  al  Ministero  dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato  o  al  prefetto,  a  seconda  della
competenza,  nonche'  di  quelli  per  i  quali siano stati stipulati
contratti di riempimento con terzi".
  Il  quinto comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7,
e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  imprese  titolari di piu' concessioni rilasciate ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  21  marzo 1958, n. 327, ai fini della
determinazione  del  rapporto  di  cui  al  primo  comma del presente
articolo  tra  capacita'  volumetrica  dei serbatoi fissi e capacita'
complessiva  dei  recipienti  da  riempire,  si  fa  riferimento alla
capacita'  totale  di  tutti  i  serbatoi  fissi esistenti in tutti i
depositi,  raffinerie  e  impianti  petrolchimici di proprieta' della
concessionaria  o  appartenenti a societa' collegate o dalla medesima
controllate,   ai   sensi   dell'articolo  2359  del  codice  civile,
modificato  dall'articolo  6  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216".
          NOTE

          Note all'art. 1, primo comma:
            - Il testo dell'art. 1 della legge n. 327/1958 (Norme per
          la  concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento
          di gas di petrolio liquefatti) e' il seguente:
            "Chiunque   intende  installare  o  gestire  impianti  di
          riempimento  e  di  travaso  o  depositi di gas di petrolio
          liquefatti deve chiedere la concessione:
              al prefetto della provincia quando trattasi di impianti
          di   riempimento  e  travaso  forniti  di  serbatoio  e  la
          capacita' del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;
              quando  trattasi di depositi e la capacita' di accumulo
          non sia superiore ai 5000 chilogrammi;
              al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato in tutti gli altri casi".
            -  Dell'art.  4  della  legge  n.  327/1958  si trascrive
          soltanto  l'ultimo  comma,  che prevede la presentazione di
          denunce:
            "Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui
          all'art.  1,  la  consistenza  numerica  del  proprio parco
          recipienti  e le successive variazioni. L'organo competente
          ha   l'obbligo   di  accertare  la  consistenza  del  parco
          recipienti  all'atto  del  collaudo  dell'impianto  e  puo'
          disporre   ulteriori   accertamenti   per  controllarne  le
          variazioni".

          Nota all'art. 1, secondo comma:
            Il   testo   dell'art.   2359  del  codice  civile,  come
          modificato  dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
          95,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 7 giugno
          1974, n. 216, e' il seguente:
            "Art. 2359 - (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', in virtu'
          delle  azioni  o quote possedute, dispone della maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
              2)  le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
          una altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
              3)   le   societa'  controllate  da  un'altra  societa'
          mediante   le   azioni   o   quote  possedute  da  societa'
          controllate da questa.
              Sono  considerate  collegate le societa' nelle quali si
          partecipa  in misura superiore al decimo del loro capitale,
          ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di una
          societa' con azioni quotate in borsa".