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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1985, n. 483

Aumento del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali al Fondo previdenziale ed assistenziale e dei valori delle marche previdenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 15-10-1985
al: 24-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  concernente  il
riconoscimento  giuridico della professione di spedizioniere doganale
e  l'istituzione  dell'albo  e del Fondo previdenziale a favore degli
spedizionieri doganali;
  Visto  l'art.  15  della citata legge n. 1612, nel testo modificato
dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede
che  le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi
in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri doganali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo 1964, che stabilisce le
norme  di  applicazione  della  legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102
del 24 aprile 1964, modificato con il decreto ministeriale 30 ottobre
1973,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 24 novembre
1973;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n.
529,  con il quale sono stati, da ultimo, stabiliti gli importi delle
marche   previdenziali   e   del   contributo  annuale  dovuti  dagli
spedizionieri doganali;
  Vista  la richiesta del 23 marzo 1984, n. 2134, formulata dal Fondo
previdenziale   e   assistenziale  degli  spedizionieri  doganali  in
attuazione  della delibera del 17 marzo 1984 del proprio consiglio di
amministrazione;
  Sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
  Considerato  che  gli  aumenti  nella  misura  richiesta  dal Fondo
predetto si rendono necessari allo scopo di garantire una piu' idonea
copertura  finanziaria  per  le  prestazioni  che vengono erogate dal
Fondo  medesimo  e,  in  particolare,  per  la  corresponsione  delle
pensioni  secondo i criteri di cui all'articolo 31 del citato decreto
ministeriale 30 ottobre 1973;
  Ritenuta  la  necessita'  di  aumentare  i valori delle marche - da
apporsi  sui  documenti  doganali  da  parte  degli iscritti al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - nonche'
l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo;
  Udito  il  parere  n.  1163/84  sez.  III  dell'11  luglio 1985 del
Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione  adottata dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 20 settembre 1985;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I   valori   delle   marche   previste  dall'art.  20  del  decreto
ministeriale  30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 24 novembre 1973, sono fissati nelle seguenti misure:
    per  dichiarazioni  per importazioni definitive, per esportazioni
definitive,    per   temporanee   importazioni   e   per   temporanee
esportazioni,   per   cauzioni  merci  estere,  per  introduzione  in
deposito,  per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e lasciapassare
merci estere:

se il valore dichiarato della merce
non supera L. 2.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
se il valore suddetto supera L. 2.000.000
ma non L. 7.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600
se il valore suddetto supera L. 7.000.000
ma non L. 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150
se il valore suddetto supera lire 30 milioni
ma non L. 120.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
se il valore suddetto supera lire 120 milioni
ma non L. 250.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
se il valore suddetto supera lire 250 milioni
ma non L. 400.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
se il valore suddetto supera lire 400 milioni . . . . . . . L. 20.000

    per  manifesti  di  partenza e manifesti delle merci arrivate per
navi:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . . . . L. 2.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate
ma non a 5.000 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate
ma non a 10.000 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . . . . L. 20.000
per ogni altra dichiarazione, nonche' per ogni
altra istanza o ricorso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350

    per  i documenti di cui ai punti c), d), e), f), g), del predetto
art.   20   il  valore  delle  marche  e'  quello  stabilito  per  le
dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
          NOTE

          Note agli articoli 1 e 2:
            Si  ritiene utile riprodurre il testo degli articoli 15 e
          20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973:
            "Art. 15. - Le entrate del fondo sono costituite:
              a)  da  un  contributo  derivante  dall'applicazione di
          apposite  marche  aventi  le  caratteristiche stabilite dal
          consiglio di amministrazione del fondo;
              b) da un contributo personale annuo;
              c) dai redditi del patrimonio;
              d)   da   oblazioni  volontarie  e  da  altri  proventi
          eventuali".
            "Art.  20.  -  Ciascun  iscritto  al  fondo  e' tenuto ad
          applicare  le marche di cui al punto a) del precedente art.
          15   sui   sottoindicati   atti   comunque  sottoscritti  o
          presentati dall'iscritto medesimo:
              a)  sulla  "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui
          manifesti  delle  merci  arrivate,  compresi i manifesti di
          partenza  presentati  ai successivi approdi quali manifesti
          di arrivo;
              b)  sull'esemplare  dei manifesti di partenza destinato
          ad essere trattenuto dalla dogana;
              c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;
              d)  sulle  bollette figlie di cauzione e lasciapassare,
          nazionali  od  estere, presentate alla dogana di arrivo ove
          il   relativo  esito  avviene  senza  la  presentazione  di
          successiva dichiarazione doganale;
              e)  sulle  copie uso matrice dei documenti di trasporto
          che sostituiscono i documenti doganali;
              f)  sulle  copie  uso matrice dei documenti commerciali
          che sostituiscono i documenti doganali;
              g)   su   qualsiasi   altro   documento  sostitutivo  o
          comprensivo della dichiarazione doganale;
              h)  sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della
          pubblica  amministrazione nell'interesse di ditte assistite
          o rappresentate.
              L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere
          doganale senza diritto di rivalsa".