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LEGGE 2 marzo 1985, n. 60

Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 26-3-1985
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  2  della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' aggiunto il
seguente alinea:
  "f)  dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti
in  conseguenza  di  eventi  di  guerra  nelle  ex  colonie  italiane
dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna".
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 204/1951, come
          risultante  a  seguito della modifica apportata dalla legge
          qui pubblicata, i il seguente:
            "In  aggiunta  alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12
          giugno  1931,  n.  877  e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al
          Commissario   generale   provvedere   al  censimento,  alla
          raccolta,   alla   sistemazione  provvisoria  e  successiva
          sistemazione definitiva delle salme:
              a)  dei  militari  e militarizzati italiani deceduti in
          conseguenza  della guerra, sia nel territorio metropolitano
          che  fuori  di  esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946,
          purche' per i militarizzati sia stato accertato, in sede di
          liquidazione  della pensione di guerra ai familiari, che la
          morte fu dovuta al servizio di guerra;
              b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia
          o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
              c)   dei   partigiani   e   dei  patrioti  deceduti  in
          conseguenza  della  lotta di liberazione dopo l'8 settembre
          1943;
              d)  di  tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943
          quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
              e)  dei  marittimi  mercantili  deceduti  per  fatto di
          guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
              f)   dei  militari,  dei  militarizzati  e  dei  civili
          italiani  deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle
          ex  colonie  italiana  dell'Africa,  del Dodecaneso e nella
          guerra di Spagna".