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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984, n. 571

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.

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Testo in vigore dal: 18-9-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n.
270;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista  la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  1983),  la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce
in  lire  1.350  miliardi  il limite massimo di spesa per l'anno 1983
relativo  ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
  Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 1983 e
bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione
del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e
bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  29  giugno  1984,  con  la  quale (respinte o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle
trattative)    e'    stata   autorizzata,   previa   verifica   delle
compatibilita'   finanziarie   e   del   deposito   del   codice   di
autoregolamentazione  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero,  la
sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo raggiunta dalla delegazione
governativa  in  data  27  aprile  1984  con  i  rappresentanti delle
organizzazioni  sindacali  di  categoria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e
C.I.S.A.P.UNI  e  in  data  27 giugno 1984 con i rappresentanti della
CONFSAL-SNALS,   relativamente  al  periodo  contrattuale  1  gennaio
1982-31  dicembre  1984,  agli effetti giuridici, e 1 gennaio 1983-30
giugno 1985, agli effetti economici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  29  giugno  1984,  ai sensi dell'art. 6, ultimo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Ritenuta  la  necessita' di recepire ed emanare le norme risultanti
dalla disciplina prevista dal predetto accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano:
    a)   al   personale  non  docente  appartenente  ai  ruoli  delle
Universita',   degli  istituti  di  istruzione  universitaria,  degli
osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  ivi compresi i
ricercatori,  i  tecnici  laureati  e  i  calcolatori  dei  ruoli  ad
esaurimento  di  cui  all'art.  45  del  decreto del Presidente della
Repubblica  10  marzo  1982,  n.  163,  ed  al  personale delle Opere
universitarie   delle   regioni  a  statuto  speciale,  fino  al  suo
definitivo trasferimento alle regioni medesime;
    b)  agli  assistenti  universitari del ruolo ad esaurimento ed ai
professori  incaricati  esterni  di  cui  all'art.  5 del decreto del
Presidente  della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, ed agli astronomi
del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;
    c)  ai  ricercatori universitari di cui agli articoli 30 e 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ai
ricercatori  astronomi  e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
  Le  disposizioni  predette  si  riferiscono al periodo contrattuale
decorrente  dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal
1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.