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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 487

Approvazione dello statuto dell'Università statale degli studi di Trento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 6-9-1984
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590,  concernente  l'istituzione
dell'Universita' statale degli studi di Trento; 
  Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi  di  Trento,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio  1967,
n. 1099, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982,  n.
371; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; 
  Veduta  la  proposta  dello  statuto  formulata   dalle   autorita'
accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sentito il parere della provincia  autonoma  di  Trento,  ai  sensi
dell'art. 40 della citata legge n. 590/1982; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  il  nuovo
statuto proposto dai competenti organi accademici ad eccezione  della
parte sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha  ancora
espresso parere; 
  Considerato  che  con   successivo   provvedimento   si   disporra'
l'approvazione delle norme  statutarie  non  comprese  nello  statuto
annesso al presente decreto, relative al titolo II: capo  III:  corsi
di laurea in ingegneria forestale ed  in  ingegneria  dei  materiali;
capi VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,  XX,
XXI - scuole dirette a fini speciali e  scuole  di  specializzazione;
titolo III - disposizioni transitorie e finali; 
  Considerato che lo statuto non puo' derogare al vigente ordinamento
didattico  universitario,  e  considerato   l'obbligo,   quindi,   di
adeguarlo all'ordinamento stesso; 
  Considerata la necessita' di adeguare lo statuto  stesso  a  quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382 e dalla citata legge 14 agosto 1982, n. 590; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  E'  approvato   e   reso   esecutivo   il   testo   dello   statuto
dell'Universita' statale degli studi di Trento, annesso  al  presente
decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 aprile 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                             FALCUCCI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1984 
  Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 386