stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1984, n. 103

Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-5-1984
al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  8  luglio  1980,  n.  319,  concernente  compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e  traduttori,
per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria; 
  Considerato che l'articolo 10 della legge suddetta dispone che ogni
tre  anni  puo'  essere  adeguata  la  misura  degli  onorari  fissi,
variabili o commisurati  al  tempo,  in  relazione  alla  variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente; 
  Considerato che la misura degli onorari per le  vacazioni,  fissata
dalla legge n. 319 del 1980 non appare piu' adeguata; 
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere al suo aggiornamento;
  Valutata la variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
  al consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi  dal
  luglio 1980 al luglio 1983 e comunicata con nota n. 20941  in  data
  20 settembre 1983; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio  1980,  n.  319,
sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e  di
L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni successive. 
  All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  decreto  si  fa
fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato  di  previsione
delle  spese  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia   per   l'anno
finanziario 1984  e  per  i  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 marzo 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                 MARTINAZZOLI - GORIA 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1984 
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 8