stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 luglio 1883, n. 1505

Che ripartisce fra lo Stato e gli enti interessati la spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificamento dell'agro romano. (083U1505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-1883
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Delle lire 5,200,000 stanziate al n. 5 della tabella D annessa alla
legge 23 luglio 1881, n.  333  (Serie  3ª),  lire  4,000,000  saranno
erogate per le opere di bonificamento dell'Agro  romano,  contemplate
dal paragrafo A dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642
(Serie 2ª).