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LEGGE 8 luglio 1883, n. 1470

Concernente lo stato dei sotto ufficiali del regio esercito. (083U1470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-1-1884
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I sottufficiali dell'esercito si reclutano: 
 
    a) Fra i caporali dei corpi, che ne siano meritevoli e abbiano 18
mesi di servizio; 
 
    b) Fra gli allievi sottufficiali dei riparti di istruzione e  dei
corpi, che abbiano ultimato con successo il corso  stabilito  per  la
nomina a sergente; 
 
    c)  Fra  gli  allievi  della  Scuola  militare  o  dell'Accademia
militare, che al termine  del  2°  o  3°  corso  non  possano  essere
promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia  d'esame,  la
quale pero' non sia di regolamento militare. 
 
  Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente; 
 
    d) Gli ufficiali di complemento, che,  a  senso  dell'articolo  7
della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano la dimissione dal grado; 
 
    e) I militari  di  cui  al  capoverso  d  dell'articolo  1  della
precitata legge, che non furono nominati sottotenenti di complemento; 
 
    f) I volontari di un anno, che abbiano riportato  il  certificato
d'idoneita' a sergente; 
 
    g) I caporali maggiori che all'atto del  loro  invio  in  congedo
illimitato siano promossi al grado di sergente.