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LEGGE 28 dicembre 1982, n. 966

Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-1-1983
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri
interessati,  la  Azienda  nazionale  autonoma delle strade (ANAS) e'
autorizzata  a  prestare  la propria assistenza nell'attuazione delle
varie  fasi  di  programmi  stradali  ed  autostradali  realizzati in
territorio estero.
  L'attivita' dell'ANAS di cui al comma precedente e' autorizzata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
commercio con l'estero.