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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 943

Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-12-1982
al: 27-7-1983
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E'  differito  al  31  dicembre  1983  il  termine  in  materia  di
indennita' di espropriazione e di occupazione  di  urgenza  stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298,  convertito
nella legge 29 luglio 1982, numero 481. 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                              FANFANI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA