stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1982, n. 942

Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 30-12-1982
al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il termine del 31 dicembre  1982,  previsto  dal  decreto-legge  15
gennaio 1982, n. 4, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  22
marzo 1982, n. 86 relativo alla prestazione del  servizio  antincendi
da   parte   dell'Amministrazione   militare   negli   aeroporti   di
Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonche' da parte del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli  aeroporti  di  Pescara  e
Villanova d'Albenga, e' prorogato al 31 dicembre 1983. 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                              FANFANI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA