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LEGGE 9 dicembre 1982, n. 914

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-12-1982
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767,
concernente  modalita'  di  pagamento  ai  comuni e alle province dei
contributi  erariali  per  gli  anni  1981  e  1982,  con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Salvo   quanto   sara'  per  atto  legislativo  previsto  per  i
trasferimenti  dal  bilancio  dello Stato agli enti locali per l'anno
finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma
per  le  province  ed  i  comuni  con  popolazione superiore a 20.000
abitanti sara' erogata entro il 31 gennaio 1983".
  Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  terzo comma
dell'articolo   14  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n.  51,  la  quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a
pareggio  dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni
e  alle province in applicazione del primo comma dell'articolo 13 del
richiamato  decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal
Ministero  dell'interno  entro  il  30  giugno  1983  all'entrata del
bilancio  dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti
locali  che  hanno  usufruito  nel  1982  delle  erogazioni  previste
dall'articolo  15  del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
in misura non superiore alle erogazioni stesse.
  L'eventuale   residua   disponibilita'   potra'  essere  utilizzata
nell'ambito  dei  finanziamenti  da  riconoscere agli enti locali per
l'esercizio  1983,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'ultimo comma
dell'articolo   14  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 51".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1982

                               PERTINI

                                                  FANFANI - ROGNONI -
                                                      GORIA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA