stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1982, n. 938 (in G.U. 29/12/1982, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-11-1982 al: 29-12-1982
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;
Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in case di calamità naturali e di eventi eccezionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, d'intesa con le regioni interessate, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.