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DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1982, n. 938 (in G.U. 29/12/1982, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
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Testo in vigore dal: 30-12-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;
  Visto  il  decreto-legge  26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
  Visto  il  decreto-legge  2  aprile  1982,  n. 129, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre
interventi  in  favore  delle  popolazioni  dell'Umbria colpite dagli
eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  di dotare il Ministro per il
coordinamento  della  protezione  civile  di  adeguati  strumenti per
assicurare  interventi  tempestivi in case di calamita' naturali e di
eventi eccezionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 1982;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per  provvedere  alle  esigenze  connesse  agli interventi di primo
soccorso  alle  popolazioni  ed a quelli necessari per la riattazione
degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei
giorni  17  ottobre  1982  e  successivi  alcuni comuni della regione
Umbria,  il  Ministro per il coordinamento della protezione civile e'
autorizzato  ad  utilizzare,  con  le  modalita' del decreto-legge 10
luglio  1982,  n.  428, convertito, con modificazioni, nella legge 12
agosto  1982,  n. 547, le disponibilita' del "Fondo per la protezione
civile" di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
  Con  le  disponibilita' del predetto fondo, come integrato ai sensi
del  successivo  articolo  2,  il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, oltre alle attivita' previste nel decreto-legge di
cui   al   precedente   comma,  ((sentito  il  parere  delle  regioni
interessate,  che  va  espresso  entro  un termine compatibile con le
necessita'  dell'emergenza)),  provvede, anche in deroga alle vigenti
disposizioni,  ivi  comprese  quelle  di  contabilita' generale dello
Stato,  agli  interventi  per  far  fronte  alle  emergenze  ed  alla
riattazione  degli  immobili  e  delle opere danneggiate da calamita'
naturali  o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al
decreto-legge  2  aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1982, n. 303.