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LEGGE 30 maggio 1882, n. 768

Colla quale vengono presi alcuni provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce Rossa. (082U0768)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-6-1882
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del  Re  e'  autorizzato  ad  erigere  in  Corpo  morale
l'Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato
centrale,  residente  in  Roma,  e  costituitasi  in   seguito   alle
deliberazioni della  Conferenza  internazionale  di  Ginevra  26,  29
ottobre 1863, e di dispensarla dalla  tutela  ordinaria  delle  Opere
pie, assoggettandola all'unica tutela  e  sorveglianza  dei  Ministri
della Guerra e della Marina ai quali  apparterra'  di  approvarne  lo
statuto. 
 
  Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa il  Governo  del
Re potra' concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che  sono
previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di  Ginevra
22 agosto 1864, e potra' pure, in tempo di guerra,  accordarle  l'uso
delle poste,  dei  telegrafi  e  delle  ferrovie  dello  Stato,  come
faciente parte dell'esercito. 
 
  Ordiniamo che la presente  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 maggio 1882. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Ferrero. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.