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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. 686

Norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 novembre 1982, n. 820 (in G.U. 12/11/1982, n.312).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1982 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano su richiesta delle parti interessate e su istanza della Comunità internazionale, ai fini di una soluzione pacifica nell'area medio-orientale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 agosto 1982, del 22 settembre 1982 e del 24 settembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:
il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;
ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'O.N.U.