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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1982, n. 491

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 settembre 1982, n. 685 (in G.U. 28/09/1982, n.267)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1982)
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Testo in vigore dal: 14-9-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva n. 71/118/C.E.E. del 15 febbraio 1971, relativa
a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili
da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/C.E.E. del 10 luglio
1975;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n.
967,  concernente  la  disciplina  sanitaria  della  produzione e del
commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976,
n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  967  ed  in  particolare l'articolo 3, secondo
comma,  lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale
termine  ultimo  per  l'adeguamento  da parte degli stabilimenti alle
disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 25 luglio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979;
  Vista  la  direttiva  n.  81/578/C.E.E.  del 21 luglio 1981, con la
quale  gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15
agosto  1982  il  termine  della  deroga  relativa  alla produzione e
commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;
  Visto  il  decreto-legge  4  settembre  1981, n. 496, convertito in
legge,  con  modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, con
il  quale  e'  stato  approvato  il differimento del termine previsto
dall'articolo   3,   secondo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio C.E.E. del ((19)) luglio 1982,
recante  nuove  modifiche alla citata direttiva n. 71/118/C.E.E., con
la  quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente
fino  al  31  marzo  1984  il  termine  della  deroga  relativa  alla
produzione  e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente
eviscerati,  in  attesa  che  vengano modificate e meglio definite le
metodiche  dell'ispezione  veterinaria del pollame macellato, nonche'
regolato  il  problema  del  finanziamento  dei  costi dell'ispezione
stessa;
  Considerato   che  il  Governo  italiano  intende  avvalersi  della
facolta'   di   proroga,   nella   considerazione   che  gli  aspetti
igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili
da  cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine
di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;
  Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prorogare ulteriormente sino al 31 marzo 1984 il predetto termine che
andra' a scadere il 15 agosto 1982;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000,
differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n.
496,  convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre
1981, n. 618, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1984.