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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1982, n. 486

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
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Testo in vigore dal:  1-8-1982 al: 29-9-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di incrementare le entrate dello Stato e degli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1




L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a L. 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 150°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3, ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di Illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 150°C.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.16 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.
Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, ed, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.