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LEGGE 22 marzo 1982, n. 86

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1982
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE NELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n.  4,  concernente  proroga  del
termine previsto  dall'articolo  8,  ultimo  comma,  della  legge  23
dicembre 1980, n.  930,  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, le parole: "di  sei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1982"; 
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  "Art.  1-bis.  -  Il  servizio  antincendi,   assicurato   in   via
transitoria dal personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
negli aeroporti di  Pescara  e  di  Villanova  d'Albenga  anche  dopo
l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930,  in  attesa
che l'onere del servizio stesso  venga  assunto  dal  titolare  della
licenza o dall'ente di cui  al  primo  comma  dell'articolo  3  della
medesima legge, continua ad essere svolto  con  le  stesse  modalita'
fino al 31 dicembre 1982". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 marzo 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                  SPADOLINI - BALZAMO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA