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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1982, n. 16

Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 98 (in G.U. 27/03/1982, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1987)
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Testo in vigore dal: 24-12-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per
disciplinare   il   livello   di  erogazione  di  talune  prestazioni
integrative  da  parte  del  Servizio  sanitario nazionale al fine di
contenere la relativa spesa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del
primo piano sanitario nazionale, e' sospesa:
    a)  l'erogazione  dell'assistenza  sanitaria integrativa prevista
dall'articolo  5,  lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
33, fatte salve:
      1)  le  prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;
      2)   le  prestazioni  in  atto  per  i  cittadini  che  abbiano
dichiarato,  nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai
fini  dell'IRPEF  non  superiore  a  L.  4.000.000,  o appartengano a
famiglia i cui componenti, compreso, l'assistito, abbiano dichiarato,
in  detto  anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo
complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per
ogni  componente,  oltre  il  dichiarante.  Per la determinazione dei
predetti  limiti  massimi  di  reddito,  da ciascun reddito di lavoro
dipendente  e  di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o
quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo;
      3) le prestazioni idrotermali;
      4)   le   prestazioni   previste   dai  commi  terzo  e  quarto
dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
      5)  le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le
modalita'  indicati con decreto del Ministro della sanita' sentito il
Consiglio sanitario nazionale. Fino all'emanazione di tale decreto le
prestazioni  predette  sono  assicurate nei limiti e con le modalita'
vigenti.  Il  Ministro  della sanita', con proprio decreto da emanare
entro  il  30  giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
determina  le  forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti
dietetici e le relative modalita' di erogazione.
  E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30
aprile  1981,  n.  168, convertito, con modificazioni, nella legge 27
giugno 1981, n. 331.
  A decorrere dal 1 gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate
al  solo  aspetto  terapeutico, sono garantite dalle unita' sanitarie
locali  ai  sensi  del  primo  comma  dell'articolo 36 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  con  oneri  a  carico  del Fondo sanitario
nazionale.
  Le  prestazioni  di  cui  all'alinea  precedente, previste a favore
degli   assicurati   all'INPS   e  all'INAIL,  sono  garantite,  sino
all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni
e  con  le  modalita'  vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le
prestazioni  economiche  accessorie  a quelle idrotermali e' a carico
delle  competenti  gestioni  previdenziali.  Con decreto del Ministro
della  sanita', sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le
disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria
e  amministrativa  ai  fini della erogazione delle prestazioni, anche
economiche accessorie, di cui all'alinea precedente.
  Per  il  1982,  il  versamento  al  bilancio dello Stato previsto a
carico  dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera
b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' elevato dal 16 per cento
rispetto   a   quello   previsto   per  il  1981  dal  secondo  comma
dell'articolo  8-ter  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
  L'aspettativa  per  malattia  che  richiede  cure  idrotermali,  da
fruirsi  fuori  dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la
malattia  sia  stata  accertata  e la relativa terapia autorizzata da
medici  dipendenti  dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati
tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la
impossibilita' del rinvio delle cure; ((4))
  b)  l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26
dell'accordo   collettivo   nazionale  per  la  regolamentazione  dei
rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale  e  dall'articolo 27
dell'accordo   collettivo   nazionale  per  la  regolamentazione  dei
rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi
  esecutivi  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 agosto
  1981.
L'onere per le prestazioni suddette e' a carico dei richiedenti e i
relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei
richiamati accordi.
  Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei casi di primo
intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle a favore degli
assistiti,   temporaneamente   in  Italia,  che  siano  a  carico  di
istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda il diritto di accesso ai
servizi  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  19 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 ivi compresi quelli di guardia medica festiva e
notturna  e  quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti
dagli  accordi  nazionali  nelle localita' turistiche. E' consentito,
tuttavia,  il  rimborso  della  spesa  sostenuta, da richiedersi alla
unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
    a) minori degli anni dodici;
    b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;
    c)   lavoratori   e  studenti  dimoranti,  per  ragioni  connesse
all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
    d)  cittadini  portatori di handicaps il cui grado di menomazione
e' superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attivita' lavorativa.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 559,
(in  G.U.  1a s.s. 23/12/1987, n. 54), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del
d.l.  25  gennaio  1982,  n.  16, nel testo sostituito con l'articolo
unico della legge 25 marzo 1982, n. 98.