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LEGGE 25 marzo 1982, n. 98

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

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Testo in vigore dal:  28-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:
alla lettera a), numero 5), le parole "da indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicati" e dopo le parole "modalità vigenti" è aggiunto il seguente alinea:
Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione";
alla lettera a), il terzultimo alinea è sostituito dai seguenti:
"Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente";
alla lettera a), l'ultimo alinea è sostituito dal seguente:
"Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari;";
alla lettera b), secondo alinea, dopo le parole "visite occasionali", sono aggiunte le seguenti: "nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonché di quelle";
alla lettera b), ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle località turistiche. È consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unità sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
a) minori degli anni dodici;
b) cittadini di età superiore agli anni sessanta;
c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attività lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione è superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attività lavorativa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA