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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 742

Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal:  31-12-1981 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 98 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per adeguare l'ordinamento della banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale nonché il valore artistico del complesso;
Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Compiti della banda musicale


La banda musicale della Polizia di Stato ha sede in Roma.
Essa è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della istituzione nonché a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere la sua attività, nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.